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NORMATIVA EN 795:1996

IL PRIVATO PUO' ESSERE RESPONSABILE DELL'INSICUREZZA DEI LAVORI



In caso di infortunio mortale sul lavoro, colui che incarica di svolgere lavori edili nella propria abitazione è ritenuto responsabile di omicidio colposo anche se il lavoratore deceduto è autonomo. Così si espressa la IV sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42465 depositata il 1 Dicembre 2010, in merito ad un episodio di caduta dall'alto occorso ad un lavoratore autonomo mentre eseguiva lavori di ristrutturazione in un'abitazione privata.
La Cassazione ha confermato il verdetto dei giudici di merito, i quali in sede di appello avevano già condannato il ricorrente perchè responsabile del delitto di omicidio colposo ex art 589 c.p. La contestazione addebitata al ricorrente si basa sulla considerazione dei giudici che il proprietario dell'abitazione, in qualità di committente dei lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, non aveva osservato le minime garanzie antinfortunistiche, consentendo viceversa all'operaio di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi tutela atta a scongiurare i rischi di caduta dall'alto. Infatti, sia le indagini svolte che gli atti depositati avevano evidenziato lo svolgimento di attività lavorativa ad un'altezza superiore ai due metri senza l'utilizzo dei DPI, in mancanza delle cinture di sicurezza, del casco, delle impalcature, queste ultime sostituite da “alcune tavole inchiodate, senza parapetto” collegate tramite una “scala di ferro”, oltre alla mancanza di altri presidi di sicurezza.
Oltre alla generica assenza di adozione da parte del committente di qualsiasi presidio antinfortunistico, gli Ermellini hanno contestato al ricorrente di aver svolto i lavori in economia, senza una preventiva verifica della idoneità dell'operaio, tra l'altro neppure iscritto ad albi e o liste, senza la nomina di un direttore dei lavori e quindi assumendosi interamente i rischi di una tale operazione. Dall'assunto è derivata la decisione dei Giudici Supremi di far gravare la responsabilità in toto sul committente dei lavori, considerato colpevole di omicidio colposo accompagnato dalle attenuanti generiche.

Responsabilità


Il privato è responsabile dell'insicurezza dei lavori
In caso di infortunio mortale sul lavoro, colui che incarica di svolgere lavori edili nella propria abitazione è ritenuto responsabile di omicidio colposo anche se il lavoratore deceduto è autonomo. Così si è espressa la IV sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42465 depositata il 1 Dicembre 2010, in merito ad un episodio di caduta dall'alto occorso ad un lavoratore autonomo mentre eseguiva lavori di ristrutturazione in un'abitazione privata.

Obblighi


Il responsabile dell'immobile deve garantire la sicurezza
Le cadute dall'alto costituiscono uno degli infortuni più frequenti e con esito quasi sempre drammatico del nostro Paese. Il responsabile dell'immobile (l'amministratore condominiale, il proprietario, ecc.), il progettista, o il datore di lavoro (ma anche i dirigenti, preposti ecc.) possono essere coinvolti in serie azioni penali e civili se emergono violazioni delle normative vigenti.
Specificatamente il datore deve garantire: l'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori, la redazione della valutazione dei rischi, gli adeguamenti strutturali degli edifici dove si svolge l'attività e adeguamento delle attrezzature di lavoro.

Sanzioni


DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE:
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico. Il datore di lavoro qualora non predisponga le misure idonee a tal fine è punito con: arresto sino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000 (D.Lgs 81/2008, art. 159, co. 2, lett. c)
Relativamente alla sicurezza negli ambienti di lavoro le sanzioni in capo al datore di lavoro sono molteplici, dal civile al penale compresa la sospensione dell'attività in caso di gravi mancanze.

COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI:


La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi inerenti la sicurezza: arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 (D.Lgs 81/2008, art. 157, co. 1, lett. b)
Decreto 81/08 integrato con il 106/09 La normativa vigente obbliga la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro mediante la valutazione dei rischi e uno studio di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L.R. n. 61/85, art. 79-bis


Fase 1: Richiesta di autorizzazione ( “i progetti relativi ad interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti debbano prevedere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia di inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”)