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OBBLIGO LINEA VITA IN LOMBARDIA

Per gli addetti ai lavori e per la loro preparazione alcune regioni tra cui la Lombardia sono intervenute con propri provvedimenti atti a rendere obbligatori, in taluni casi specifici, la collocazione di dispositivi e sistemi anticaduta. Con lo scopo di contribuire all'abbattimento del rischio di infortunio per caduta dall'alto o nel vuoto.

COSA STABILISCE LA REGIONE LOMBARDIA



- Prevede per i nuovi edifici e per taluni interventi sul patrimonio edilizio esistente

l'obbligo di applicare idonee misure preventive e protettive anticaduta

, l'obbligo di richiedere la collocazione di adeguati sistemi di ancoraggio/anticaduta sulle coperture, delle nuove costruzioni e di quelle sottoposte a importanti interventi di rifacimento strutturale della copertura (manutenzione straordinaria).

- CIRCOLARE REGIONALE 23/01/2004 N. 4 : Interventi coordinati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in edilizia con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall'alto. Integrazione dei regolamenti comunali edilizi. Collaborazione tra ASL e la Polizia Locale.

Approfondimenti

CIRCOLARE REGIONALE



- DECRETO REGIONE LOMBARDIA N. 119 del 14/01/2009: Disposizoni concernenti la prevenzione del rischio di caduta dall'alto per il contenimento degli eventi infortunistici nel comparto edile.

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle

nuove costruzioni di quasiasi tipologia d'uso

(residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc) nonchč in occasione di interventi su edifici esistenti che comportino anche il rifacimento strutturale della copertura.

L'intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica, manutenzione o di riparazione dell'opera stessa e delle sue pertinenze, comprese le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezz per i lavoratori che effettuano tali lavori e per le persone presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

Stabilisce che l'obbligo di munire gli edifici di idonee installazioni di sicurezza per accesso ai luoghi elevati NON ELIMINA l'obbligo di allestire idonee opere provvisionali (ponteggi o altro) laddove si configurino lavori importanti su facciate o tetti nel rispetto della vigente normativa (di sicurezza/TUS).